
Pubblicata la Legge Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma degli Edifici Privati
La Regione Umbria ha annunciato la pubblicazione della legge regionale n. 8 del 20/06/2024 nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 26/06/2024. Questa legge, intitolata “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997”, mira a concludere la ricostruzione post-terremoto attraverso una serie di norme specifiche.
Queste norme sono state progettate per affrontare diverse situazioni che, fino ad ora, hanno impedito la chiusura dei cantieri e la conclusione delle procedure per i finanziamenti. Tra le disposizioni principali, i lavori dei cantieri ancora aperti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge. Tuttavia, il Comune ha la possibilità di sospendere questo termine in caso di contenzioso, sia di natura privatistica che amministrativa.
Per coloro che non hanno ancora presentato la rendicontazione finale dell’intervento, la legge prevede un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per coloro che hanno già presentato la rendicontazione, ma è stata ritenuta incompleta dagli uffici comunali, hanno 120 giorni dalla richiesta del Comune per presentare la documentazione integrativa. I Consorzi che non hanno ancora presentato la rendicontazione delle proprie spese di gestione, o l’integrazione a quanto già presentato, possono farlo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei Comuni, la legge mira a snellire le procedure di rendicontazione. Inoltre, si prefigge di garantire che i fondi regionali siano utilizzati in modo efficace e trasparente e rafforza i controlli regionali, assicurando che i contributi concessi siano effettivamente utilizzati per gli scopi previsti.
La legge regionale n. 8 del 20/06/2024 entrerà in vigore il prossimo 11 luglio, segnando un passo importante verso la conclusione della ricostruzione post-terremoto degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.
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